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I principi fondamentali della Costituzione Italiana

A cura di Alizzi Valentina e Fugazzotto Annabella Tindara

La Costituzione italiana è costituita da 139 articoli distinti in: principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.), parte prima  dedicata ai diritti e i doveri dei cittadini (artt. 13-54 Cost.), parte seconda dedicata all’organizzazione giuridica dello Stato (artt. 55 – 139).

Nei primi 12 articoli sono fissati i principi fondamentali della Costituzione, cioè i valori indispensabili a cui si ispira il nostro ordinamento giuridico.

Essi rappresentano dunque lo strumento più importante da consultare per comprendere i contenuti della nostra Carta costituzionale, stabilendo i criteri generali, universali, inderogabili ed immodificabili  a cui deve attenersi il legislatore.

 

I principi fondamentali

Articolo 1.

“L’Italia è un Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.”

 

Il primo comma dell’articolo 1 enuncia il principio democratico e delinea così la forma di Stato del nostro Repubblica, ovvero democratico.

Nel secondo comma si espone la caratteristica fondamentale di questo Stato ovvero che “la sovranità appartiene al popolo”.

 

Articolo 2.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

L’articolo 2 enuncia che lo Stato garantisce le libertà individuali e collettive: in base al principio pluralista, la Repubblica tutela le libertà del singolo e i suoi interessi all’interno della società.

 

Articolo 3.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Il primo comma dell’articolo 3, in particolare afferma il principio dell’eguaglianza di fronte alla legge (uguaglianza formale) e sostiene che nessun cittadino può essere discriminato:

  • In base al sesso

  • Per motivi razziali

  • Per ragioni linguistiche

  • Per motivi religiosi

  • In base alle opinioni politiche. Si afferma che il confronto tra orientamenti politici diversi non deve portare ad atteggiamenti discriminatori.

  • Per le condizioni sociali o personali. Di fronte alla legge ogni persona vale quanto le altre.

Il secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione afferma che lo Stato deve garantire l’applicazione effettiva dei principi di libertà e d’eguaglianza rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della personalità dell’uomo.

Amplia sensibilmente la nozione di uguaglianza delineata nel primo comma: all’uguaglianza formale si aggiunge l’uguaglianza sostanziale ovvero si prevede l’intervento statale a favore dei cittadini più svantaggiati sotto il profilo economico-sociale, in modo che essi abbiano le stesse opportunità dei più abbienti. Il principio di uguaglianza si coniuga così con quello di giustizia dunque, lo Stato delineato dalla Costituzione è di tipo interventista e ha il compito di modificare le situazioni che limitano le possibilità di crescita di una persona.

 

Articolo 4.

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Questa norma permette di comprendere l’importanza attribuita al lavoro nell’ambito dello Stato non solo come mezzo di sussistenza per sopperire ai bisogni materiali ma anche come strumento necessario per affermare le proprie capacità e la propria personalità.

In tal modo si consente all’individuo la piena esplicazione delle sue libertà e il pieno godimento dei suoi diritti, dall’altra si mostra l’uomo nella sua dimensione sociale puntando sul bisogno dii condividere con gli altri la partecipazione attiva al progresso morale e spirituale della società.

 

Articolo 5.

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”

Dall’analisi di questo articolo si ricavano quattro principi fondamentali:

  • L’unità e l’indivisibilità della Repubblica, intese come limiti dell’esistenza dello Stato persona;

  • Il parallelo riconoscimento e la promozione delle autonomie locali;

  • L’attuazione da parte dello Stato del più ampio decentramento amministrativo;

  • L’adeguamento della legislazione dello Stato alle esigenze dell’autonomia e del decentramento, attraverso il riconoscimento e la creazione di nuovi enti territoriali;

 

Articolo 6.

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”

Questo articolo sancisce la tutela delle minoranze linguistiche da parte della Repubblica, costituisce la principale espressione del diverso indirizzo politico adottato in relazione alle minoranze dopo la caduta del regime fascista ponendo le basi di uno Stato democratico.

 

Articolo 7.

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

La norma prevede che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono caratterizzati da ordinamenti separati e autonomi. Ne consegue che i rapporti reciproci vengono regolati da appositi accordi bilaterali secondo il modello delle relazioni internazionali tra Stati. Tali accordi vengono identificati nei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929).

 

Articolo 8.

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

Il primo comma di questo articolo applica in ambito religioso il principio d’eguaglianza sancito dall’articolo 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose.

 

Articolo 9.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Questo articolo introduce tra i Principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed ambientale. E’ evidente in esso la lungimiranza e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno manifestato in pieno la loro importanza. Il primo comma riguarda le attività culturali, mentre il secondo comma protegge il patrimonio culturale. Queste due disposizioni introducono un valore etico-culturale tra i primi valori della Costituzione.

Articolo 10.

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”

In questo articolo la nostra Nazione si impegna a rimanere all’interno della solidarietà internazionale. Nel secondo comma viene determinata la condizione giuridica dello straniero che è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Nel terzo e nel quarto comma, la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali sono stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello Stato italiano, grazie al diritto d’asilo. L’ultimo comma prevede che nel nostro paese non sia ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

 

Articolo 11.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

La norma implica che il nostro Paese condanna moralmente, politicamente e giuridicamente l’utilizzo della violenza armata come strumento di offesa. La norma vieta le guerre di aggressione per il perseguimento di propri interessi; tuttavia questo articolo non esclude che azioni belliche possano essere intraprese per la legittima difesa di respingere un attacco armato che metta in pericolo l’esistenza e l’indipendenza dello Stato. Lo stesso articolo, mostra la via per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali, tali limitazioni sono consentite nella misura in cui tutti gli Stati partecipanti in condizioni di uguaglianza e parità riconoscano e attribuiscano determinati poteri alle istituzioni sovranazionali.

 

Articolo 12.

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”

Questo articolo codifica costituzionalmente la foggia della bandiera della Repubblica italiana caratterizzata da tre fasce verticali di uguali dimensioni che rappresentano i tre cardini che costituiscono la matrice ideologica e libertaria comune degli Stati democratici:

  • LIBERTA’

  • UGUAGLIANZA

  • FRATERNITA’    

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