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LA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

A cura di Salina Gian Paolo e Bonanno Mattia

Articoli 55 - 139

                                                                                                                     

Riguarda “l’Ordinamento della Repubblica” ed è suddivisa in sei “titoli”:
1) Il Parlamento (art. 55-82);
2) Il Presidente della Repubblica (art. 83-91);
3) Il Governo (art. 92-100);
4) La Magistratura (art. 101-113);
5) Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114-133);
6) Garanzie Costituzionali (art. 134-139).

 

 

1-IL PARLAMENTO (ART. 55-82)

        

  • Il primo titolo, dall'articolo 55 all'82, riguarda il potere legislativo ed è suddiviso in due sezioni: "il Parlamento" e "la formazione delle leggi"

  • Per la struttura del Parlamento della Repubblica Italiana, la Costituzione ha previsto una forma a bicameralismo perfetto costituito da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Per lo svolgimento di particolari incarichi previsti dalla carta costituzionale è previsto che si riunisca in seduta comune. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto ed è costituita da 630 deputati eleggibili tra tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età.

2-IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(83-91)

               

Il secondo titolo, dall'articolo 83 al 91, riguarda le modalità di elezione, i poteri e le responsabilità del presidente della Repubblica Italiana che l'ordinamento italiano identifica come capo dello Stato, garante dell'equilibrio dei poteri e che rappresenta l'unità nazionale.

Deve avere cittadinanza italiana, compiuto i 50 anni d'età e godere dei diritti civili e politici. Viene eletto, a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle Regioni con la maggioranza di 2/3 dell'Assembla per le prime tre votazioni e a maggioranza assoluta in seguito. La carica ha una durata di sette anni ma può cessare prima per morte, impedimento, dimissione, decadenza per la perdita di uno dei requisiti di eleggibilità o destituzione (per reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione). Tutti gli atti del Presidente devono essere controfirmati dal Ministro proponente o, nei casi previsti dalla Legge o se son atti legislativi, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La controfirma, requisito di validità dell'atto, permette di togliere la responsabilità al Presidente dell'atto stesso, trasferendola sul Governo.

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  1.       (art.92-100)
               

           La formazione del Governo è una procedura complessa: il Presidente della Repubblica nomina il capo

Governo, quest'ultimo sceglie i ministri; quindi il governo al completo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il Governo esercita il potere esecutivo e deve quindi agire con rapidità ed efficacia per mettere in pratica nel migliore dei modi le leggi approvate dal Parlamento

Il Governo esercita il potere esecutivo attraverso un complesso sistema di uffici che nel suo insieme forma la Pubblica Amministrazione. Vi sono poi organi indipendenti dal Governo che lo affiancano per determinati scopi: la Costituzione li definisce organi ausiliari.

 

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  1.  La magistratura, accanto al Parlamento

e al Governo, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. È titolare del potere giudiziario.

 

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno della

Magistratura. È composto per due terzi da magistrati eletti da tutti i loro colleghi

Italiani, per un terzo da specialisti nominati dal Parlamento.

 

 

5-LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

(art. 114-133)

La ripartizione del territorio italiano in Regioni risponde a esigenze di autonomia, ma è anche il riconoscimento della specificità e della ricchezza delle realtà locali italiane che la Repubblica, una e indivisibile, vuole valorizzare. Le Regioni hanno il potere di emanare leggi valide nel territorio della Regione su determinate materie fissate dalla Costituzione. Ciascuna Regione ha un proprio statuto, alcune ordinario, altre speciale. Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Le Province e i Comuni sono enti autonomi e svolgono allo stesso tempo funzioni decentrate di cui sono incaricate da parte dello Stato e della Regione.

 

6-GARANZIE COSTITUZIONALI (art. 134-139)

A garanzia dell'osservanza della Costituzione, la Costituzione stessa stabilisce che vi sia una Corte costituzionale, con il compito di giudicare se le leggi ordinarie sono conformi alla Costituzione, di dirimere i conflitti tra gli organi dello Stato, di giudicare il Presidente della Repubblica se messo in stato di accusa da parte del Parlamento.

La Costituzione può essere modificata. Tuttavia essa è rigida, e sono quindi necessarie procedure assai lunghe e complesse. Non può essere invece oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato italiano.

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