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Diritti e doveri dei cittadini

A cura di Spinella Giusi e Torre Eliana

Dopo i principi fondamentali, la coppia diritti/doveri e i concetti di inviolabilità e inderogabilità sono poste alla base della Parte I della Carta, intitolata appunto “Diritti e doveri dei cittadini”. Si parla di “cittadino” e non di uomo poiché in questo caso i diritti, anche quando siano considerati propri dell’uomo in quanto tale, vengono articolati nel contesto delle relazioni che gli uomini stabiliscono fra di loro e con lo Stato.  Il termine che entra nella denominazione di tutte quattro le parti dei “Diritti e doveri dei cittadini” è proprio rapporti: Rapporti civili, Rapporti etico- sociali, Rapporti economici, Rapporti politici.

 

  • Rapporti civili (articoli 13-28)

L’inviolabilità della libertà personale e dei diritti garantiti a ciascuno perché sia rispettato come persona costituiscono la base dei “rapporti civili”. “Inviolabile” è ciò che non si può “violare”, verbo che vuol dire alterare uno stato di integrità con particolare riferimento alla violenza carnale e alla profanazione. La libertà personale e i suoi corollari sono dunque considerati addirittura qualcosa di sacro. Essa è così inviolabile, dice l’art. 13, “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà; è un reato perciò percuotere o torturare una persona arrestata.

Importanza ha anche il “diritto di muoversi” liberamente nel territorio della Repubblica e di viaggiare fuori di esso, il “diritto di riunirsi” liberamente, di “associarsi” senza bisogno di autorizzazione, di professare e di propagandare la propria fede religiosa. Un articolo specifico (art.21) tutela la libertà per tutti di manifestare il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e chiarisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Sempre per tutelare le idee e le scelte politiche dei cittadini, l’art. 22 esclude, per esempio, che qualcuno possa essere privato della cittadinanza italiana per motivi politici. Garanzie della libertà personale sono anche il diritto alla difesa, quando si è sottoposti a processo, e il diritto a non essere considerati colpevoli finché la condanna inflitta non sia definitiva. Quando poi la condanna assume questo carattere, chi la subisce deve essere trattato con umanità e l’obiettivo della pena deve essere la rieducazione del condannato.

 

 

 

 

  • Rapporti etico-sociali (articoli 29-34)

L’art.2, riconosce gli stessi inviolabili diritti all’uomo e alla “formazione sociale dove si svolge la sua personalità” e l’art.3 sancisce e dichiara il principio di uguaglianza e di pari dignità tra i cittadini (quadro di riferimento dei rapporti etico-sociali).                                                                                                                                                                                    Nella parte dedicata ai rapporti civili prevale la considerazione dei cittadini intesi nella loro individualità, vengono osservati in quanto membri delle istituzioni sociali: famiglia e scuola, luoghi di formazione secondo fini e valori presenti nella società e come base per lo sviluppo delle conoscenze e delle relazioni sociali. L’espressione etico-sociale è usata per designare i rapporti che hanno come contesto la società e che impegnano sul piano morale.                                                                                Sulla famiglia si svolsero, nella prima sottocommissione e poi nell’Assemblea, discussioni di notevole interesse. Esse riguardano la concezione\definizione della famiglia, l’opportunità o meno che la Costituzione si pronunciasse sull’ammissibilità dello scioglimento del matrimonio, la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio.                                                                                                                                                   I deputati cattolici insistettero sulla necessità di definire la famiglia come un’organica società naturale: “Lo Stato riconosce la famiglia come unità naturale e fondamentale della società”. Aldo Moro dichiarò che la famiglia e una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato. Quando si parla di società naturale si ammette quasi sempre l’esistenza di un vincolo religioso e giuridico che consacri l’unità organica della famiglia. La comunista Nilde Iotti proponeva: ”Lo Stato riconosce e tutela la famiglia quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione. I comunisti volevano che la Costituzione riconoscesse il valore fondamentale della famiglia per lo sviluppo materiale e morale della società. Dopo lunghe discussioni e molti inutili tentativi di trovare un accordo prevalse, come dimostra il testo dell’art.29, la tesi dei democristiani. Essi non riuscirono a introdurre nello stesso articolo, quando si parla del matrimonio, la clausola dell’indissolubilità. L’assemblea respinse questa proposta permettendo al Parlamento italiano di introdurre il divorzio senza bisogno di modificare la Costituzione. Ai figli nati fuori dal matrimonio fu riconosciuto il diritto di essere tutelati, ma non di essere considerati uguali agli altri figli. Con l’art.31 la Repubblica affermava la necessità che i cittadini non fossero lasciati soli nel difficile compito di formare una famiglia e di farla crescere. Nei suoi aspetti generali il tema dell’istruzione è inserito nell’art.33, dopo il primo comma che afferma la libertà della ricerca artistica e dell’indagine scientifica e del loro insegnamento. Se non fosse libera, la cultura non potrebbe esistere né come coltivazione delle conoscenze né come insieme dei processi di insegnamento e di apprendimento e non sarebbe per i cittadini uno stimolo al loro sviluppo come singoli individui e come individui che fanno parte di unna società. E’ per questo   che la Repubblica si assume il compito di costruire le strutture del sistema della formazione, dalla scuola elementare fino all’istruzione superiore. Anche i privati hanno il diritto di istituire scuole a proprie spese. Intesa alla lettera questa norma dovrebbe escludere la possibilità che le scuole private ricevano finanziamenti dallo Stato.                                                                                                                                                             Il diritto all’istruzione sancito dall’art.34 è accompagnato dal dovere di frequentare la scuola per almeno otto anni. Con l’art.3 la Repubblica garantisce agli alunni “capaci e meritevoli” il sostegno necessario a “raggiungere i gradi più alti degli studi”.                                                                                                                                                               Nell’ambito della definizione dei rapporti sociali è di grande importanza l’art.32. Il riconoscimento che la cura della salute è un diritto degli individui ma anche interesse dell’interesse società crea le condizioni per combattere una delle più grandi disuguaglianze di cui gli uomini sono sempre state vittime. Molto importante la norma che esclude la possibilità che le persone possano essere sottoposte a un trattamento sanitario.

  • Rapporti economici (articoli 35-47)

La Repubblica italiana è fondata sul lavoro, assume come suo compito quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica, politica e sociale del Paese e riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. L’insistenza dei Principi fondamentali sulle parole “lavoro” e “lavoratori” spiega perché 13 articoli della parte sui diritti e i doveri dei cittadini siano dedicati ai “rapporti economici”.                                        Il lavoro è un diritto tutelato e un dovere. Chi lavora non può essere trattato diversamente se è uomo o donna, ha diritto a una retribuzione che gli permette di vivere dignitosamente. La giornata lavorativa deve avere una durata stabilita per legge, il lavoratore non può rinunciare al riposo settimanale e alle ferie annuali. Per i giovani vi è l’obbligo di frequentare la scuola e fino a 16 anni non possono svolgere un lavoro salariato. Nella società ci sono tuttavia persone che per diversi motivi non lavorano. La società non si disinteressa di ciò, anzi si impegna ad assicurare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Chi lavora ha diritto ad associarsi in sindacati. Ai lavoratori viene riconosciuto il diritto di sciopero. Anche nella vita economica della società devono sempre essere tenuti presenti gli interessi generali, l’utilità sociale e i fini e i valori socialmente condivisi, essi costituiscono l’unico limite che può essere posto alla libertà dell’iniziativa economica privata e al diritto alla proprietà privata dei beni economici. Importante è la cooperazione, un’associazione economica ai fini sociali. Deve essere basata sui principi della mutualità e ispirata a finalità di libertà umana.

  • Rapporti politici (articoli 48-54)

 Il vincolo esistente tra l’individuo e lo Stato, espresso dal concetto di cittadinanza, comporta il diritto ed il dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita ed allo sviluppo del Paese. Questa partecipazione si concretizza attraverso il diritto di voto, di candidarsi alle elezioni per rivestire cariche pubbliche, di aderire ad un partito politico e quindi di formare ed esprimere le proprie idee sulla politica nazionale.

Accanto a tali diritti la Costituzione prevede una serie di doveri, come il dovere di difendere la Patria, di essere fedele alla Costituzione e di osservarne le leggi, di partecipare alle spese pubbliche, attraverso il pagamento dei tributi, in relazione al proprio reddito (ossia ai propri guadagni  e alla propria ricchezza). Infatti lo status di cittadino implica il vantaggio di avvalersi dei servizi che lo Stato garantisce alla collettività, e perciò impone, contestualmente, di contribuire alle spese per la realizzazione dei servizi pubblici.

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